Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13533 - pubb. 21/10/2015

Soppressioni sedi giudiziarie: salva ancora la disciplina

Corte Costituzionale, 15 Ottobre 2015, n. 200. Est. Coraggio.


Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011



E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino; è pure manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l’allegata tabella A, sia nell’intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, sollevata, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Torino. La disciplina in esame ha ad oggetto una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza, e tale valutazione è stata effettuata sulla base di un’articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate − le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri −, nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all’attenzione del Governo e del Parlamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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