Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13135 - pubb. 27/07/2015

Limiti alla custodia dei dati personali e prevalenza sul sistema di pubblicità del registro delle imprese

Cassazione civile, sez. I, 17 Luglio 2015, n. 15096. Est. Loredana Nazzicone.


Trattamento dei dati personali - Limiti alla custodia per il tempo necessario al conseguimento delle finalità ed al trattamento - Prevalenza sul sistema di pubblicità del registro delle imprese - Questione pregiudiziale rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea



Se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, previsto dall'art. 6, lett. e), della direttiva 46/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, attuata d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 nonché dal diritto nazionale agli art. 2188 c.c. e 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti.

Se, quindi, l'art. 3 della Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a "pubblicità", in tale duplice significato, ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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