Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11843 - pubb. 07/01/2015

Metodologia da seguire per la liquidazione del danno non patrimoniale

Cassazione civile, sez. III, 07 Novembre 2014, n. 23778. Est. Rossetti.


Danno non patrimoniale – Danno alla persona derivante da lesione permanente alla salute – Liquidazione – Criteri da seguire e regole metodologiche



Il danno non patrimoniale è categoria unitaria che si differenzia nei criteri di accertamento e di liquidazione, a seconda dell'interesse concreto su cui vada a cadere. La proclamata natura unitaria del pregiudizio tuttavia non può restare un mero ossequio formale alla dogmatica: e dunque non è consentito moltiplicare le voci di danno chiamando con nomi diversi pregiudizi identici (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Applicando i suddetti principi alla materia del danno alla persona derivante da una lesione permanente della salute, nella liquidazione di tale pregiudizio, occorre in astratto tenere conto: (a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quei tipo di postumi; (b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico (la medicina parla, al riguardo, di "dolore non avente base nocicettiva"): si tratterà, ad esempio, della vergogna, della prostrazione, del revanchismo, della tristezza, della disperazione. Per "tenere conto" di tutte queste circostanze il giudice di merito deve: (-) liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno; (-) variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento"). L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, juxta alligata et probata, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi: - quali pregiudizi sono stati accertati; - con quali criteri sono stati monetizzati; - con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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