Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11647 - pubb. 20/11/2014
Omissione dei contributi: sanzione predeterminata
Corte Costituzionale, 13 Novembre 2014, n. 254. Est. Lattanzi.
Impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria - Omesso versamento dei contributi e premi - Prevista sanzione non inferiore a euro 3.000 per ogni lavoratore, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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