Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11574 - pubb. 10/01/2014

È inammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso quando la massa in comune comprende più beni della stessa specie

Cassazione civile, sez. VI, 19 Marzo 2013, n. 6809. Est. Adelaide Amendola.


Espropriazione forzata - Beni indivisi - Espropriazione dell’intera quota di un compartecipe alla comunione - Facoltà del giudice di disporre la separazione in natura della quota - Inammissibilità dell’espropriazione della quota di un singolo bene indiviso



In tema di espropriazione forzata dei beni indivisi, occorre precisare che: a) l’espropriazione forzata dell’intera quota spettante ad un compartecipe dei beni compresi in una comunione è possibile ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti); b) iniziata l’espropriazione della quota, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato, se questa è possibile, o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa; c) non è invece ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perché, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza del patrimonio del debitore che costituisce oggetto dell’esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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