Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11226 - pubb. 24/09/2014

Sui termini a ritroso e sull’art. 155 cpc

Cassazione civile, sez. III, 30 Giugno 2014, n. 14767. Est. Scarano.


Termini a ritroso – Art. 155 c.p.c. – Criteri di calcolo



L'art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo (v. Cass., 29/11/1977, n. 5187) e l'art. 155 c.p.c., comma 5, (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f) volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass., 7/5/2008, n. 11163) opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163; Cass., 12/12/2003, n. 19041; Cass., 29/11/1977, n. 5187. E già Cass., 24/4/1982, n. 2540).Ciò in quanto si produrrebbe altrimenti l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163. E già Cass., 24/4/1982, n. 2540). Va però precisato che le norme di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo. A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5 giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo il dies a quo costituito dal giorno dell'udienza. (Nel caso trattato dalla Corte, così in concreto il Collegio ha applicato i principi sopra esposti. “Orbene, con riferimento all'udienza pubblica del 28/2 il termine a ritroso ex art. 378 c.p.c. è nel caso scaduto il precedente venerdì 21/2. Escluso il dies a quo (28/2), il 5 giorno (dies ad quem) cadeva di domenica (23/2), con proroga pertanto ex art. 155 c.p.c., comma 4, al sabato 22/2, nonchè ex art. 155 c.p.c., comma 5, (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, applicantesi a tutti i procedimenti, anche se instaurati anteriormente al 1/3/2006) al suindicato venerdì 21/2. La memoria ex art. 378 c.p.c. dal ricorrente nella specie depositata in Cancelleria il 24/2 è pertanto tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato, con abbreviazione pertanto dell'intervallo normativamente stabilito e costituente il lasso di tempo minimo garantito -oltre che al giudice- alla controparte per esaminare tale atto, con conseguente violazione del relativo diritto di difesa ex art. 24 Cost.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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