Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11172 - pubb. 18/09/2014
Giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. e competenza
Cassazione civile, sez. VI, 23 Giugno 2014, n. 14155. Est. Frasca.
Giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e a verbale di accertamento di violazione del codice della strada – Limitazione alla liquidazione delle spese processuali ex art. 91 comma IV c.p.c. – Applicabilità – Esclusione
Compensazione delle spese di lite – Eccessiva litigiosità delle parti – Sussiste
Un'azione che il debitore, dopo la notifica del precetto e fintanto che esso è efficace, oppure dopo l'inizio dell'esecuzione, eserciti, a norma del secondo comma dell'art. 1210 c.c., per ottenere l'accertamento della verificazione degli effetti, definitivi e preliminari (come quelli ricollegati all'offerta reale), del procedimento di cui agli art. 1206 e segg. c.c., tanto se verificatisi prima del precetto quanto dopo di esso prima dell'inizio dell'esecuzione, quanto ancora se verificatisi dopo di essa, ha sostanzialmente natura di e dev'essere qualificata, anche in difetto di qualificazione in tal senso da parte del debitore, come opposizione a precetto ex articolo 615, primo comma, c.p.c., se proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, e come opposizione all'esecuzione ex secondo comma dello stesso articolo, se proposta dopo detto inizio. Ne discende, in tali ipotesi, la competenza inderogabile, ai sensi del primo comma dell'art. 27 c.p.c., del giudice dell’opposizione a precetto o dell’opposizione all'esecuzione a delibare sulla domanda di cui all’art. 1210, comma 2, c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Le spese del giudizio possono compensarsi, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni, nell’evidenza di una inusitata reciproca litigiosità, nella congerie di cause fra le parti in relazione allo svolgimento delle reciproche pretese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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