Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10935 - pubb. 24/07/2014
Trasferimento dell’impresa all’estero, continuazione dell’attività imprenditoriale e applicazione dell’articolo 10 L.F.
Cassazione civile, sez. I, 09 Luglio 2014, n. 15596. Est. Rosa Maria Di Virgilio.
Dichiarazione di fallimento - Cessazione dell’esercizio dell’impresa - Applicazione dell’articolo 10 L.F. all’ipotesi di trasferimento dell’impresa all’estero - Continuazione dell’attività imprenditoriale - Venir meno della continuità giuridica per effetto del trasferimento - Esclusione
Laddove la cancellazione di una società dal Registro delle imprese italiano sia avvenuta non a seguito del procedimento di liquidazione dell’ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, e quindi sull’assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro stato, non trova applicazione l’articolo 10 L.F., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, comma 1, lettera c) e 2473, comma 1, c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Continuità giuridica della società trasferita
- ∙ Prosecuzione dell'attività all'estero e cancellazione dal registro imprese
Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli
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