Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10924 - pubb. 23/07/2014
Permuta di cosa futura ed effetto traslativo della proprietà
Cassazione civile, sez. II, 25 Ottobre 2013, n. 24172. Est. Giusti.
Trasferimento della proprietà di un'area in cambio di appartamento da costruire sulla stessa area - Qualificazione come permuta di cosa presente con cosa futura - Condizioni - Scambio tra proprietà attuale e proprietà futura - Trasferimento differito al permutante dell'area della proprietà della costruzione da realizzare - Momento in cui il bene viene ad esistenza - Realizzazione dell'opera nelle sue componenti essenziali - Sufficienza - Fondamento
Integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire, in tutto o in parte, sulla stessa superficie, a cura e con i mezzi del cessionario, e ciò tutte le volte in cui sia proprio il risultato traslativo, consistente nell'attribuzione di una determinata opera da realizzare, ad essere assunto come oggetto del contratto e come termine di scambio con la cosa presente. A tal fine, in applicazione delle norme sulla vendita, in quanto compatibili, l'effetto traslativo si verifica ex art. 1472 cod. civ. non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori, così come conforta la lettera dell'art. 2645-bis ultimo comma del cod. civ.. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea
Il testo integrale
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