Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10782 - pubb. 10/07/2014
Trust, clausola di proroga della giurisdizione ed efficacia nei confronti di terzi non firmatari. La competenza giurisdizionale ex artt. 5, n. 6 reg. CE 44/2001 non ha natura esclusiva
Cassazione civile, 20 Giugno 2014. Est. Rordorf.
Trust - Clausola di proroga della giurisdizione - Vincolo nei confronti di costituente e gestori non firmatari - Ammissibilità - Vincolo nei confronti di soggetti in posizione di terzietà - Esclusione
Trust - Competenza per territorio e giurisdizione - Previsione dell'art. 5, n. 6, reg. CE 44/2001 - Competenza giurisdizionale esclusiva - Esclusione
Può senz'altro ammettersi che una clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust, certamente consentita, anche alla luce di quanto dispone il quinto comma dell'art. 23 del regolamento Europeo n. 44 del 2001 (e della corrispondente disposizione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra l'Unione Europea e la Confederazione Elvetica), vincoli, oltre al costituente, anche i gestori ed i beneficiari del trust, quantunque non personalmente firmatari della clausola, ogni qual volta vengano in discussione diritti ed obblighi inerenti al trust ed al suo funzionamento, ma deve evidentemente escludersi che essa possa vincolare anche soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà ed ai quali la paternità della clausola non sia in alcun modo riconducibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La previsione dell'art. 5, n. 6, del regolamento CE 44/2001, nonché la corrispondente disposizione della Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, consentono di convenire taluno in giudizio in uno stato membro diverso da quello del proprio domicilio "nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio", ma non dettano una regola di competenza giurisdizionale esclusiva, onde l'esistenza anche di un foro diverso ed alternativo consente all'attore di privilegiare quest'ultimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò
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