Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10673 - pubb. 26/06/2014

Risarcimento dei danni da circolazione stradale: salva la condizione di proponibilità

Corte Costituzionale, 18 Giugno 2014, n. 180. Est. Morelli.


Responsabilità civile - Risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizioni di proponibilità - Decorso di 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata e alla CONSAP cumulativamente - Conseguente improponibilità dell'azione nel caso di richiesta risarcitoria comunicata solo alla prima



E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui dispone, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente art. 283 (nelle quali i danni da sinistro stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l’esperibilità dell’azione giudiziaria, debba essere ora comunicata, con lettera raccomandata, «all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada», cumulativamente cioè ad entrambe, e non più, disgiuntamente, all’una o all’altra, come previsto dal previgente art. 22, in relazione all’art. 19, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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