Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10160 - pubb. 12/03/2014

La Cassazione sul pagamento del “doppio CU” ex art. 13 comma I-quater d.P.R. 115/2002

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Febbraio 2014, n. 3774. Est. Virgilio.


Impugnazione - Rigetto integrale - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 - Dispositivo del provvedimento - Declaratoria di sussistenza dei presupposti di Legge - Sussiste.

Impugnazione - Rigetto integrale - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 - Decorrenza - Notifica del ricorso - Rilevanza.



In tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, il giudice, a chiusura del provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per individuare i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (ai quali soli la previsione trova applicazione) deve aversi riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso per Cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata chiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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