Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10049 - pubb. 17/02/2014

Il giudice tributario può sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza d’appello

Corte Costituzionale, 13 Febbraio 2014, n. 25. Est. Coraggio.


Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Provvedimenti impositivi ed esecutivi dell'Amministrazione finanziaria, confermati da sentenze (tributarie) pronunciate in primo grado e in grado d'appello - Possibilità di sospensione dell'efficacia, nelle more del giudizio per cassazione, qualora dalla loro esecuzione derivi pericolo di grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile, ad un diritto inviolabile.



Il comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato secundum constitutionem, nel senso che esso non impedisce al giudice di sospendere l’esecuzione delle sentenze tributarie d’appello ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ.; pertanto, al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373 cod. proc. civ., comma 1, secondo periodo, giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale