Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10046 - pubb. 17/02/2014
Efficacia ventennale dell'ipoteca ex art. 2847 c.c. e incidenza sui diritti di credito e di prelazione
Cassazione civile, sez. III, 05 Febbraio 2014, n. 2610. Est. Rossetti.
Diritti di prelazione - Ipoteca - Termine ventennale di efficacia dell'ipoteca ex art. 2847 c.c. - Opponibilità erga omnes - Incidenza sul diritto di credito e sul diritto di iscrivere ipoteca - Esclusione.
In ordine ai rapporti tra efficacia dell'ipoteca e processo di esecuzione iniziato nei confronti di debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, va precisato che il termine ventennale di efficacia dell'ipoteca, di cui all'articolo 2847 c.c., disciplina soltanto gli effetti dell'opponibilità erga omnes dell'ipoteca, ma non riguarda né il diritto di credito in sé, né la garanzia ipotecaria intesa come diritto crescente dal titolo ipotecario, né il diritto all'iscrizione ipotecaria, in sé, quale elemento costitutivo dell'ipoteca. L'estinzione dell'efficacia dell'ipoteca ex articolo 2847 c.c., pertanto, non priva il creditore del proprio diritto di credito; non lo priva della possibilità di avvalersi in futuro del diritto di prelazione; e non lo priva del diritto ad iscrivere ipoteca (articolo 2848, comma 1, c.c.). Unica conseguenza della nuova iscrizione sarà la postergazione dell'ipoteca alle altre ipoteche iscritte nel frattempo, così come la sua inopponibilità ai terzi che abbiano trascritto il proprio titolo prima della reiscrizione dell'ipoteca perenta (articolo 2848, comma 2, c.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli
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