Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9157 - pubb. 24/06/2013
Accertamento del passivo, terzietà del curatore e data certa della prova del credito
Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Febbraio 2013, n. 4213. Est. Piccininni.
Fallimento - Formazione dello stato passivo - Curatore fallimentare - Posizione di terzo - Sussistenza - Art. 2704 cod. civ. - Applicabilità.
In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
Testo Integrale