Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9084 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Giugno 2013. .


Intermediazione finanziaria - Contratti stipulati fuori dai locali commerciali - Jus poenitendi - Facoltà di recesso del cliente - Ratio legis - Necessità di tutelare una meditata scelta di investimento.



Sulla ragion d'essere dello jus poenitendi previsto dall'articolo 30 del TUF le opinioni degli interpreti e degli studiosi sono sufficientemente univoche: è la circostanza che l'operazione d'investimento si sia perfezionata al di fuori dalle sede dell'intermediario a rendere necessaria una speciale tutela per l'investitore al dettaglio (la normativa non si applica agli investitori professionali, come chiarisce il secondo comma del citato art. 30), perché ciò significa che, di regola, l'iniziativa non proviene da lui. E' logico cioè presumere che, in simili casi, l'investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale a tale scopo si sia recato presso la sede dell'intermediario, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione, proveniente da promotori della cui opera l'intermediario si avvale; sollecitazione che, perciò stesso, potrebbe aver colto l'investitore impreparato ed averlo indotto ad una scelta negoziale non sufficientemente meditata. Il differimento dell'efficacia del contratto, con la possibilità di recedere nel frattempo senza oneri per il cliente, vale appunto a ripristinare, a posteriori, quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che la descritta situazione potrebbe aver causato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)