Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9021 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Aprile 2013. .


Dichiarazione di fallimento - Trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice prefallimentare - Contenuto decisorio - Esclusione - Violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice - Esclusione.



La trasmissione degli atti al pubblico ministero della "notitia decoctionis" effettuata dal giudice fallimentare non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una deliberazione sommaria, il che esclude qualsiasi coincidenza tra il contenuto della segnalazione al pubblico ministero e l'oggetto della successiva istruttoria conseguente all'iniziativa di quest'ultimo. In tale ipotesi, non è, quindi, neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall'oggetto del giudizio e dalle parti, anche perché l'iniziativa del pubblico ministero è del tutto autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione ed altrettanto libero ed autonomo risulta il successivo giudizio del tribunale immesso in un nuovo e diverso procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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