Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8407 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Gennaio 2013. Est. Piccininni.
Concordato preventivo - Controllo del giudice sulla fattibilità - Completezza e regolarità della documentazione - Scopo dell'informazione ai creditori - Accertamento della fattibilità giuridica della proposta - Valutazione della effettiva idoneità alla regolazione della crisi ed alla soddisfazione dei creditori - Termini di adempimento della proposta - Rilevanza ai fini del giudizio di fattibilità del concordato.
Nel concordato preventivo, il controllo del giudice sulla fattibilità del concordato deve essere effettuato verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria di fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta (si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessione di beni altrui), sia infine valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura consistente nella regolazione della crisi e nella soddisfazione almeno parziale dei creditori nel rispetto dei termini di adempimento previsti, profilo, quest'ultimo, che incide sulla valutazione della proposta nel suo complesso e di conseguenza sul giudizio di fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙
Valutazione del tribunale
Controllo di legittimità del giudice - ∙
Voto
Consenso informato dei creditori - ∙ Regolarità della documentazione
- ∙ Sindacato del tribunale sulla fattibilità
- ∙ Sindacato del tribunale sulla documentazione prodotta