Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8406 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Gennaio 2013. Est. Piccininni.


Concordato preventivo - Individuazione dei margini di intervento del giudice - Causa concreta del concordato - Variabilità del contenuto della proposta - Valutazione delle concrete modalità proposte dal debitore - Contenuto necessario della proposta - Superamento della crisi e soddisfazione dei creditori.



Allo scopo di individuare i margini di intervento del giudice nell'ambito a lui riservato della valutazione della fattibilità giuridica del concordato, occorre individuare la causa concreta del procedimento di concordato sottoposto al suo esame, intendendosi per causa concreta le modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, le parti del procedimento intendono realizzare la composizione dei rispettivi interessi. Poiché, tuttavia, il legislatore non ha inteso predeterminare il contenuto della proposta e non è, quindi, possibile stabilire con una previsione generale ed astratta i margini dell'intervento del giudice, si dovrà tener conto delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria, fermo restando che la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto il superamento della crisi e la soddisfazione in qualche misura dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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