Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7264 - pubb. 04/06/2012
Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche nelle commissioni di esami e concorsi pubblici
Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Maggio 2012, n. 8412. .
Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche nelle commissioni di esami e concorsi pubblici – Legittimità del giudizio del G.A. – Giudizio della commissione esaminatrice affetto da illogicità manifesta o travisamento del fatto – Sussiste.
Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche nelle commissioni di esami e concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), in terna dell’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito, siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all’articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa. Infatti, la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di ‘discrezionalità’, perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei parteciparti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie ‘regole’ legali delle selezioni). Il giudizio circa l’idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell’atto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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