Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31430 - pubb. 19/06/2024

Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla

Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Maggio 2024, n. 15130. Pres. D'Ascola. Est. Lamorgese.


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Contraddittorio preventivo - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza e inammissibilità del rinvio - Esclusione - Ragioni



In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale. (massima ufficiale)




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