Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31179 - pubb. 09/05/2024
Controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE
Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Aprile 2024, n. 9971. Pres. D'Ascola. Est. Patti.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea - Rinvio alla citata Convenzione ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Natura - Rinvio "mobile" - Conseguenze - Criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 44 del 2001 o dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Fattispecie
In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella egiziana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni). (massima ufficiale)
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