Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30832 - pubb. 14/03/2024

Travisamento del contenuto oggettivo della prova e impugnazione per revocazione per errore di fatto

Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Marzo 2024, n. 5792. Pres. Virgilio. Est. Di Marzio.


Travisamento della prova - Nozione - Rimedi - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti e limiti



Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul contrasto di giurisprudenza sul cosiddetto “travisamento della prova” (Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29/03/2023; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11111 del 27/04/2023) – hanno affermato il seguente principio:


«Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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