Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28038 - pubb. 18/10/2022
Procedimento sommario di cognizione e decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento conclusivo
Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Ottobre 2022, n. 28975. Pres. Virgilio. Est. Patti.
Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appellabilità - Termine - Decorrenza - Dalla comunicazione o notificazione - Mancanza - Termine ex art. 327 c.p.c. - Applicazione
Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c.. e che, in mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c. (massima ufficiale)
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