Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2740 - pubb. 01/08/2010
Espropriazione per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale
Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Maggio 2010, n. 11730. Rel., est. Nappi.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d’urgenza - Indennità - Legge n. 219 del 1981 - Espropriazione per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale - Determinazione dell'indennità di esproprio - Criterio - Parametrazione ad esso della indennità di occupazione legittima - Valore venale dell'immobile - Rilevanza - Immobile costruito abusivamente - Istanza di condono - Sufficienza di tale indicazione per la determinazione del valore dell'immobile - Esclusione - Accertamento in ordine al rilascio di concessione in sanatoria - Necessità, ai fini della determinazione del valore di mercato del bene.
L'art. 80, sesto comma, della legge n. 219 del 1981, recante la normativa per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli, fissa un criterio particolare di determinazione dell'indennità di esproprio, che funge usualmente da parametro per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, e che è quello stabilito dall'art. 13 della legge n. 2892 del 1885. In base ad esso, uno dei due elementi della media in rapporto alla quale deve essere determinata tale indennità è costituito dal valore venale dell'immobile. Ne consegue che, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di occupazione legittima, si richiede l'accertamento della circostanza dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente di sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio Cooperative Costruzioni, domiciliato m Roma, via degli Avignonesi 5,
presso l'avv. Abbamonte A. che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. M.
Piscitelli e C. Corduas, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ferraro Agostino e Ferrare Anna, domiciliati in Roma, via Circonvallazione
Appia 32, presso la Dott. R. Celati, rappresentati e difesi dagli avv. Allocca
G. e F. Petrella, come da mandato in calce ai controricorso;
- controricorrente -
contro
Balatto Antonio, domiciliato in Roma, via M. Dionigi 67, presso l'avv. C. De
Curtis, rappresentato e difeso dagli avv. A. Ceccoli e F. Della Morte, come da
mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
Comune di Napoli;
- intimato -
avverso la sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni
presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12 giugno 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udito il difensore del ricorrente, avv. Abamonte, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
Udite le conclusioni del P.M., Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto
l'accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso e il rigetto dei rimanenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Giunta speciale per le espropriazioni presso la
Corte d'appello di Napoli si è pronunciata sulle domande proposte da Agostino
Ferraro e Anna Ferraro, eredi di Ferraro Giovanni, e da Antonio Balatto per il
pagamento delle indennità di occupazione legittima e d'espropriazione di un
fabbricato abusivo di loro proprietà in parte comune, occupato nel 1984 dal
Consorzio Cooperative Costruzioni per delega del Sindaco di Napoli, nell'ambito
di un programma straordinario di edilizia residenziale a norma della L. n. 219
del 1981.
La Giunta speciale, ritenuto che la legittimazione attiva degli attori Agostino
Ferraro e Anna Ferraro non presuppone una prova rigorosa della proprietà degli
immobili controversi, ha così deciso:
a) ha rigettato le domande proposte nei confronti del Comune di Napoli,
ritenendo che la legittimazione passiva spettasse esclusivamente al
concessionario Consorzio Cooperative Costruzioni;
b) ha dichiarato improcedibile, perché proposta in mancanza di decreto
d'espropriazione, la domanda di liquidazione della relativa indennità,
considerato che l'espropriazione era stata già decretata solo per il terreno e
per le opere non abusive;
c) ha determinato in Euro 51.573,00 l'indennità di occupazione legittima delle
opere realizzate senza concessione, con gli interessi legali su ciascuna
annualità, condannando il Consorzio Edifar a depositarne l'importo.
Hanno ritenuto i giudici del merito che, benché si tratti di costruzioni
abusivo, l'indennità di occupazione legittima dei beni controversi vada
determinata con riferimento al loro valore di mercato, perché la domanda di
condono è stata regolarmente depositata, con il pagamento di quanto richiesto
per l'oblazione, come attestato dall'ufficio comunale competente.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Consorzio Cooperative
Costruzioni e propone nove motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria,
cui resistono con distinti controricorsi Agostino Ferraro e Anna Ferraro e
Antonio Balatto.
Non ha spiegato difese il Comune di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - I primi due motivi del ricorso attengono entrambi alla contestata
legittimazione attiva degli attori Agostino Ferraro e Anna Ferraro; e vanno
pertanto esaminati congiuntamente. Con il primo motivo il ricorrente deduce
violazione della L. n. 219 del 1981, art. 80, e vizi di motivazione della
decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano
semplicisticamente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva
degli attori Agostino Ferraro e Anna Ferraro, il cui dante causa aveva sottoscritto
in data 2 febbraio 1987 una dichiarazione ricognitiva dell'appartenenza agli
eredi di Antonio Balatto della proprietà degli immobili controversi, confermata
poi da altri documenti dai quali risultava che Giovanni Ferraro conduceva in
locazione immobili di proprietà di Antonio Balatto. Con il secondo motivo il
ricorrente deduce violazione della L. n. 219 del 1981, art. 80, L. n. 2359 del
1865, artt. 27 e 52, art. 100 c.p.c., art. 2967 c.c..
Sostiene che gli attori avrebbero dovuto provare l'effettiva proprietà dei beni
per la cui occupazione chiedevano di essere indennizzati.
1.2 - I motivi sono entrambi inammissibili.
Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, "la procedura
esproriativa si svolge relativamente alle aree, e nei confronti dei soggetti
che risultano proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali, ma
potendo la titolarità e la consistenza dei beni subire modifiche nel corso del
tempo, il soggetto che, in contrasto con tali risultanze, chieda la
determinazione dell'indennità, ha l'onere di dimostrare di essere l'effettivo
proprietario" (Cass., sez. 1^, 22 marzo 2007, n. 6980, m. 597351). Nel
caso in esame gli attori Agostino Ferraro e Anna Ferraro hanno provato di
essere eredi di Giovanni Ferraro, che risulta intestatario catastale dei beni
controversi insieme ad Balatto Antonio, il quale non ha contestato affatto la
legittimazione attiva del Ferraro.
Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a dedurre che unico legittimato
sia Antonio Balatto.
2.1. Il terzo e il quarto motivo del ricorso attengono entrambi alla dedotta
inammissibilità delle domande per intervenuta rinuncia a farle valere.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla
dedotta inammissibilità delle domande, per avere Ferraro Giovanni e Antonio
Balatto rilasciato quietanze per l'indennità di espropriazione del fondo sul
quale insistono le opere abusive, dichiarando di rinunciare a far valere
qualsiasi altro diritto al riguardo.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e 1363
c.c., per il mancato riconoscimento degli effetti della rinuncia sottoscritta
dagli attori.
2.2 - I motivi sono entrambi inammissibili.
Occorre premettere che, benché denunci un vizio di motivazione e una violazione
di legge, con i motivi in esame il ricorrente ha lamentato in realtà un'omessa
pronuncia sulla sua eccezione di inammissibilità delle domande proposte dagli
attori. Ne consegue che, per il principio di autosufficienza del ricorso, il
ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, specificare in quale atto
difensivo o verbale di udienza avesse formulato quell'eccezione, "per
consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la
decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art.
112 c.p.c., un "error in procedendo", per il quale la Corte di
cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale
vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare
direttamente gli atti processuali - non significa che la medesima debba
ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli" (Cass.,
sez. 3^, 17 gennaio 2007, n. 978, m. 596924, Cass., sez. 2^, 19 marzo 2007, n.
6361, m. 596820, Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781, m. 583090).
Tale necessaria indicazione è stata del tutto omessa, e quindi i motivi vanno
dichiarati inammissibili.
3.1 - Il quinto il sesto e il settimo motivo attengono tutti alla denuncia
dell'erroneo riconoscimento di un'autonoma, indennizzabilità delle opere
abusive realizzate su fondo già oggetto di decreto di espropriazione.
Con il quinto motivo il ricorrente deduco violazione della L. n. 219 del 1981,
artt. 80 e ss. e della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13. Lamenta che
l'indennità di occupazione legittima sia stata determinata con riferimento a
valor venale del bene controverso, benché si tratti di opera abusiva non ancora
condonata; mentre la giurisprudenza considera insufficiente a tal fine la sola
presentazione della domanda di condono edilizio.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 219 del 1981,
artt. 80 e ss. e dell'art. 934 c.c..
Lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente dichiarato inammissibile
la domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione del le costruzioni
abusive, anziché rigettarla, escludendo che i beni abusivamente realizzati
siano autonomamente indennizzabili.
Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 219 del 1981,
artt. 80 e ss. e della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13. Sostiene che
l'indennità di espropriazione già ricevuta dagli attori per il suolo è
riferibile anche alle opere abusive su di esso realizzate.
3.2- I motivi sono tutti fondati e il loro accoglimento risulta assorbente dei
rimanenti due motivi del ricorso, con i quali è stata eccepita a prescrizione
del diritto fatte valere dagli attori. Secondo la giurisprudenza di questa
corte in tema di espropriazione per pubblica utilità, infatti, "gli
immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che
alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in
sanatoria,- per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valere
venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta
la sola area, si da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere
anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo" (Cass., sez. 1^,
14 dicembre 2007, n. 26260, m. 600949). Per questa ragione si è precisato che,
"nel quadro della disciplina delle espropriazioni per la realizzazione del
programma straordinario per le zone terremotate, la subordinazione
dell'indennizzo per i manufatti sorgenti sui terreni espropriati, alla prova
della legittimità della costruzione, stabilita dall'ordinanza del Commissario
straordinario di governo per le zone terremotate, non contravviene alla legge,
dalla quale, viceversa, è desumibile il principio per cui è necessario che
l'immobile per il quale si reclama l'indennizzo in caso di esproprio, deve
esser stato legittimamente realizzato, onde impedire che il proprietario possa
trarre beneficio dalla sua illecita attività" (Cass., sez. 1^, 9 aprile
2002, n. 5046, m. 553602, Cass., sez. 1^, 30 novembre 2006, n. 25523, m.
593304).
Sicché, considerato che la L. n. 219 del 1981, art. 80, comma 6, recante la
normativa per la realizzazione del programma straordinario di edilizia
residenziale nella città di Napoli, fissa un criterio particolare di
determinazione dell'indennità di esproprio, che funge usualmente da parametro
per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, e che è quello
stabilito dalla L. n. 2892 del 1885, art. 13", ne "consegue che, ove
si tratti di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia
stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della
determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per
stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di
occupazione legittima, si richiede l'accertamento della circostanza
dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente
la sola considerazione della presentazione della predetta istanza" (Cass.,
sez., un., 22 luglio 1999, n. 499, m. 528864). Ai proprietari attori non
compete pertanto alcuna indennità, ne' di espropriazione ne' di occupazione
legittima, per le opere abusivamente realizzate, in quanto all'epoca in cui fu
decretata la espropriatorie dei fondi sui quali insistono, non erano state
ancora condonate.
L'accoglimento dei motivi del ricorso in esame comporta dunque non solo la
cassazione della decisione impugnata, ma anche il rigetto delle domande
proposte dagli attori, perché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, questa corte può decidere nel merito.
Si giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi del ricorso, accoglie il
quinto, il sesto e il settimo motivo, dichiara assorbiti l'ottavo e il nono
motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo
nel merito, rigetta le domande proposte da Agostino Ferraro e Anna Ferraro,
eredi di Ferraro Giovanni, e da Antonio Balatto.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010