Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25527 - pubb. 24/06/2021
Responsabilità disciplinare dell'avvocato per espressioni sconvenienti od offensive vietate
Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Maggio 2021, n. 13168. Pres. Cassano. Est. Mercolino.
Espressioni sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Veridicità e contesto dei fatti - Ininfluenza - Fondamento - Contrasto con l’art. 21 Cost. - Esclusione
Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico forense, vigente "ratione temporis", rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti. (massima ufficiale)
Testo Integrale