Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24643 - pubb. 16/12/2020
La mancata decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione nel termine di sei mesi non determina la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del trasferimento ad altra sede
Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Ottobre 2020, n. 21432. Pres. Tirelli. Est. Stalla.
Magistratura - Procedimento disciplinare - Ricorso alle Sezioni Unite - Mancata decisione nel termine di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Conseguenze - Estinzione della misura cautelare del trasferimento d’ufficio disposta ex art. 13, comma 2, dello stesso decreto legislativo - Esclusione - Fondamento
Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, la mancata decisione, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione nel termine di sei mesi dalla data di proposizione del ricorso (previsto dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006) non determina la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del trasferimento ad altra sede o della destinazione ad altre funzioni eventualmente disposta, a carico dell'incolpato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, atteso che, per un verso, la fase di legittimità del giudizio disciplinare è esclusa dal regime estintivo-decadenziale contemplato dall'art. 15 del predetto decreto legislativo e che, per l'altro, il carattere speciale della disciplina del relativo procedimento si traduce, sul piano sostanziale, nell'applicazione di sanzioni che non hanno natura penale ma amministrativa e, sul piano processuale, nell'operatività - salvo che per la fase strettamente introduttiva e di instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità - della disciplina dettata dal codice di procedura civile; pertanto, non è evocabile un effetto estintivo della misura cautelare in analogia a quanto espressamente previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p., per la tardiva decisione del tribunale investito del riesame di misure coercitive nel procedimento cautelare penale, né la mancata previsione di tale effetto può suscitare fondati dubbi di legittimità costituzionale del citato comma 2 dell'art.24 del d.lgs. n. 109 del 2006, per contrasto con gli art. 3, 24 e 111 Cost., dovendosi ritenere rispondente al non arbitrario esercizio di una tipica discrezionalità legislativa la valutazione che la stringente scansione temporale decadenziale di cui al precedente art. 15 fosse bastevole a stabilire un congruo punto di equilibrio tra l'interesse dello Stato al completo e ponderato accertamento della responsabilità e l'interesse dell'incolpato a non vedersi sottoposto "sine die" a giudizio disciplinare. (massima ufficiale)