Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23304 - pubb. 29/02/2020
Il provvedimento di cancellazione dall'albo per mancanza di un requisito necessario emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati non ha natura disciplinare
Cassazione Sez. Un. Civili, 24 Dicembre 2019, n. 34429. Pres. Mammone. Est. Milena Falaschi.
Avvocato - Albo - Cancellazione - Per carenza dei requisiti ex art. 17 l. n. 247 del 2012 - Procedura - Preventiva citazione dell’interessato - Necessità - Esclusione - Ragioni
Il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale per mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati in osservanza della procedura di cui all'art. 17, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non ha natura disciplinare e non richiede la preventiva citazione a comparire dell'interessato, (prevista, invece, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, dall'art.45 del r.d.l. n. 1578 del 1933), atteso, che, ai sensi del comma 3 del detto art. 17, la normativa sul procedimento disciplinare è chiamata ad integrare quella sulla procedura di accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo solo in quanto quest'ultima non contenga una regolamentazione specifica incompatibile con la prima; nella specie, la specifica disciplina dettata dal citato comma 12 dell'art.17 della l. n. 247 del 2012 - nel prevedere che il Consiglio dell'Ordine, prima di deliberare la cancellazione, ha l'obbligo di invitare l'iscritto a presentare le sue osservazioni, provvedendo altresì ad ascoltarlo personalmente ove egli ne faccia richiesta - è incompatibile con quella dettata per la procedura disciplinare, che impone sempre e comunque la citazione dell'incolpato, né può ritenersi lesiva del principio del contraddittorio, in quanto l'invito a comparire costituisce pur sempre un obbligo per il COA, anche se nella sola ipotesi in cui l'iscritto ne faccia richiesta. (massima ufficiale)
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