Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2187 - pubb. 19/05/2010

Termine per il notificante, consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario ed impossibilità della notifica per vizi dell’atto

Cassazione Sez. Un. Civili, 30 Marzo 2010, n. 7607. .


Procedimento civile – Notificazione – A mezzo posta – Principi contenuti nella sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale – Ricorso per cassazione spedito a mezzo posta – Tempestività – Condizioni – Errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo – Consegna all'ufficiale giudiziario – Rilevanza – Esclusione – Fondamento. (20/05/2010)



A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante. (fonte CED – Corte di Cassazione)


Il testo integrale


 


Testo Integrale