Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2063 - pubb. 10/03/2010

Partecipazione di ente pubblico a società privata e natura del soggetto partecipato

Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Aprile 2005, n. 7799. Pres. Carbone. Est. Elefante.


Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Società per azioni con il Comune unico azionista – Provvedimento comunale di non approvazione del bilancio e di revoca degli amministratori della detta società – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Devoluzione – Art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 – Influenza – Esclusione


Sindacato di legittimità della Corte di cassazione – Limiti – Garanzia costituzionale del giusto processo – Ampliamento dell'ambito del sindacato delle Sezioni Unite – Esclusione – Deducibilità, come motivo di ricorso, della mancata (inesistente o apparente) motivazione della decisione –  Esclusione



La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di cui il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 cod. civ., nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono né esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).


Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo", con la conseguenza che tale sindacato non è invocabile nei casi in cui, come motivo di impugnazione, sia dedotta una mancata (inesistente o apparente) motivazione della decisione. (massima ufficiale)




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