Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14192 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Gennaio 2016. .
Dichiarazione di fallimento - Cessazione dell’esercizio dell’impresa - Applicazione dell’articolo 10 L.F. all’ipotesi di trasferimento dell’impresa all’estero - Procedimento prefallimentare - Necessità di notificazione del ricorso al debitore intenzionalmente o colpevolmente irreperibile - Sussiste
Va ribadito il principio per il quale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5, 'ed al d.lgs. del 12 settembre 2007, n. 169, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile (Sez. 1, n. 10954/2014, in una fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di revoca del fallimento di una società trasferita in Bulgaria che, nel procedimento ex art. 15 legge fall., non aveva ricevuto alcuna notifica, né in Italia né all'estero). (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato