Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14068 - pubb. 27/01/2016
Pregiudizialità della giurisdizione rispetto alla competenza
Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Gennaio 2016, n. 29. Est. Di Palma.
Imposta comunale sugli immobili – Controversia promossa dal contribuente avverso l’ingiunzione fiscale – Giurisdizione del giudice tributario – Sussiste
Questione di giurisdizione – Pregiudizialità rispetto alla questione di competenza – Sussiste
Questione di giurisdizione – Questione di competenza – Esame delle due questioni ove proposte congiuntamente
Controversia regolata dal d.lgs. 150 del 2011 – Conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario – Esclusione – Giurisdizione da verificare caso per caso – Sussiste
In materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita e disciplinata dal d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, imposta da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, la controversia promossa dal contribuente - ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 34, comma 40, del d. Igs. 1° settembre 2011, n. 150, e disciplinata dall'art. 32 dello stesso d. Igs. n. 150 del 2011 - avverso l'ingiunzione fiscale, emessa dal comune in pendenza del giudizio tributario promosso contro l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 68 del d. Igs. n. 546 del 1992 e quindi sostanzialmente equivalente all'iscrizione dell'imposta nel ruolo notificata al contribuente, è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo, con la conseguenza che la controversia medesima, alla luce del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lettera d), del d. Igs. 546 del 1992, e 15 del d. Igs. n. 504 del 1992, è attribuita alla giurisdizione del Giudice tributario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza - in quanto fondata sulle norme costituzionali relative al diritto alla tutela giurisdizionale (24, primo comma), alla garanzia del giudice naturale precostituito per legge (25, primo comma), ai principi del "giusto processo" (111, primo e secondo comma), alla attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed al suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati (artt. 102, primo e secondo comma, 103, VI disp. trans, e fin.) - può essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nel caso in cui avverso una sentenza (di primo grado) - con la quale il giudice ordinario adito abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione, dichiarando espressamente la giurisdizione del giudice ordinario, sia una questione di competenza, declinando la propria competenza ed indicando il diverso giudice ritenuto competente - sia stato proposto regolamento di competenza, da qualificarsi come "facoltativo", la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione secondo il disposto di cui all'art. 43, terzo comma, primo periodo, cod. proc. civ., può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., in forza dei concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte di cassazione di tutte le questioni di giurisdizione e di competenza, nonché del rilievo che la statuizione sulla sola questione di competenza potrebbe risultare inutiliter data a séguito di un esito del processo d'impugnazione sulla questione di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Le disposizioni del d. Igs. n. 150 del 2011 sono dettate sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie ivi previste e (ri)disciplinate - come dimostra chiaramente anche il rilievo che tali disposizioni contengono spesso norme sulla competenza - e non introducono deroghe alle norme attributive della giurisdizione, sicché detta sussistenza deve essere attentamente verificata caso per caso, in ragione appunto della natura del rapporto dedotto in giudizio, della relativa disciplina sostanziale e della tutela concretamente richiesta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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