Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13292 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Marzo 2011. .


Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali - Trascrizione illegittima di domanda giudiziale - Conseguente domanda di risarcimento danni proposta dalla controparte - Interesse ad agire - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda trascritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.



Ove sia stata eseguita la trascrizione di una domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ., sussiste l'interesse della controparte ad agire, anche in separato giudizio, per il relativo risarcimento del danno, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda illegittimamente trascritta; in tal caso, infatti, la cancellazione della trascrizione non è collegata al mancato accoglimento della domanda, ma alla sua intrinseca illegittimità, del tutto autonoma rispetto al giudizio di merito nel cui ambito la trascrizione era stata disposta. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato