Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12771 - pubb. 03/06/2015

Inefficacia della dichiarazione di Pubblica Utilità: la controversia risarcitoria è comunque del G.A. (revirement della Cassazione)

Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Maggio 2015. Est. Di Amato.


Occupazioni d’urgenza – Proseguita anche dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di Pubblica Utilità – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste



Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita anche dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità»;
- che ricorrono giusti motivi, in considerazione della parziale novità dell'affermato principio, per compensare le spese dei regolamento.

L’art. 133 del Codice del Processo Amministrativo ha espressamente estenso la giurisdizione esclusiva dei giudice amministrativo alle controversie, in materia di espropriazioni per pubblica utilità, relative a comportamenti «mediatamente» riconducibili all'esercizio di un pubblico potere; tale mediata riconducibilità non può essere ravvisata soltanto quando la pubblica amministrazione esercita un pubblico potere «avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici» (per tale testuale, ma non necessariamente esclusiva, indicazione v. Corte cost. n. 204/2004), poiché l'avverbio "mediatamente" viene utilizzato dalla norma anche con riferimento ai comportamenti, il cui connotato caratteristico non è quello di essere "strumenti intrinsecamente privatistici"; in particolare, la riconducibilità all'esercizio di un pubblico potere sussiste anche quando l'occupazione inizia, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza, e prosegue dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; anche in questo caso, infatti, ricorre l'elemento decisivo per l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e cioè il concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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