Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12728 - pubb. 28/05/2015
Concordato preventivo: prevenzione del fallimento con soluzioni alternative, accentuazione del carattere negoziale, ridimensionamento dei connotati pubblicistici, sindacato del tribunale e dei creditori
Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015, n. 9935. Est. Di Amato.
Concordato preventivo - Prevenzione del fallimento con soluzioni alternative della crisi - Accentuazione del carattere negoziale - Ridimensionamento del connotati pubblicistici - Informazione dei creditori - Valutazione di convenienza della proposta e della fattibilità economica del piano - Fattibilità giuridica - Idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura
Dopo la riforma, il concordato preventivo non solo ha mantenuto la funzione di prevenire il fallimento attraverso una soluzione alternativa della crisi, ma tale funzione viene svolta con un accentuato carattere negoziale dell'istituto e con un ridimensionamento dei connotati pubblicistici: è affidata perciò soltanto ai creditori, sia pure sulla base di un'informazione la cui correttezza e completezza è controllata dal tribunale, la valutazione di convenienza della proposta di concordato e della fattibilità economica del relativo piano, restando consentita al tribunale solo la valutazione della fattibilità giuridica, anche sotto il profilo della idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙
Valutazione del tribunale
Controllo di legittimità del giudice - ∙ Informazione dei creditori
- ∙ Sindacato del tribunale sulla fattibilità
- ∙ Causa concreta del concordato
- ∙ Sindacato del tribunale sulla fattibilità e previsione di realizzo
Testo Integrale