Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12656 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015. .


Procedimento per dichiarazione di fallimento - Pendenza di procedimento di concordato preventivo ordinario o con riserva - Improcedibilità del procedimento prefallimentare - Esclusione - Impedimento temporaneo alla dichiarabilità del fallimento - Dichiarazione di rigetto - Ammissibilità



La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino ai verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 1. fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto.


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