Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12554 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Aprile 2015. .
Art. 2054 codice civile – Ipotesi di responsabilità eterogenee – In particolare, quattro distinte fattispecie – Precisazioni
L’art. 2054 cod. civ. accorpa quattro ipotesi di responsabilità, apparentemente eterogenee, assunte sotto l'unica nozione di «circolazione dei veicoli», posto che: il primo comma dell'art. 2054 prevede un obbligo di prevenzione "unilaterale" (in una situazione, definita dalla dottrina di "unilateralità del rischio da circolazione"), facendo carico al conducente, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose «dalla circolazione del veicolo», di provare di «aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», intendendosi per tale, non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì l'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 29 aprile 2006, n. 10031); il secondo comma postula una situazione di rischio "comune" da circolazione stradale, qual è quella del «caso di scontro tra veicoli», presumendo che ognuno dei conducenti «abbia ugualmente concorso a produrre il danno» salvo prova liberatoria (e, cioè, di aver fatto «tutto il possibile per evitare il danno»); il terzo comma estende il rischio da circolazione, come prefigurato dai due commi precedenti, al proprietario (e ai soggetti ad esso equiparati), presumendone la responsabilità solidale per il fatto del conducente, sul presupposto dell'incauto affidamento, allorché «non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà», e cioè non dimostra di avere tenuto un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (cfr. Cass. 07 luglio 2006, n. 15521); infine l'ultimo comma prevede «in ogni caso» la responsabilità di tutte le persone sopra indicate per i danni derivanti da «vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo», con la conseguenza che esse sono esonerate da responsabilità solo ove risulti dimostrata l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la circolazione del veicolo, attraverso la prova dell'esistenza del caso fortuito ovvero dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione (cfr. Cass. 21maggio 2014, n. 11270). Se si cerca il "filo" che collega, sotto l'unica rubrica di «circolazione di veicoli», tutte queste ipotesi di responsabilità presunta e, nel caso dell'ultimo comma, di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. 06 agosto 2004, n. 15179; Cass. 09 marzo 2004, n. 4754), questo va individuato nella pericolosità dei due elementi caratterizzanti tutte le ridette ipotesi e, cioè, vuoi della circolazione, vuoi del veicolo - non già singolarmente intesi, ma nella loro interazione - per la considerazione della prevedibilità del danno che ne può derivare a persone e cose. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)