Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12548 - pubb. 06/05/2015
Riparto di giurisdizione: azione risarcitoria del pubblico dipendente
Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Aprile 2015, n. 8071. Est. Curzio.
Giurisdizione – Riparto di giurisdizione in materia di azione di risarcimento del danno proposta dal dipendente pubblico contro la Pubblica Amministrazione (d.lgs. 165 del 2001)
Ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della pubblica amministrazione, attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente la data del 1 luglio 1998 (a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7) la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito”. Poiché spesso la situazione non è netta, deve precisarsi, in negativo, che l’accertamento circa la natura del titolo di responsabilità azionato “prescinde dalle qualificazioni operate dall’attore”, anche attraverso il richiamo strumentale a disposizioni di legge, quali l’art. 2087 c.c., o l’art. 2043 c.c. In positivo, si deve invece precisare che assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, e quindi l’accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere e riguardi, quindi, condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d’essere nel rapporto di lavoro”. L’analisi che il giudice deve svolgere riguarda quello che viene definito “petitum sostanziale” da identificarsi in funzione della natura della pretesa azionata, quale oggettivamente rivelata dal complesso delle richieste e dei fatti allegati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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