Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10373 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Luglio 2008. .


Concordato preventivo - Cessione dei beni - Natura giuridica delle vendite eseguite direttamente dall'imprenditore o dal liquidatore giudiziale - Finalità satisfattorie dei creditori analoghe a quelle della procedura esecutiva fallimentare - Natura di esecuzione forzata - Sussistenza.



Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la vendita dei beni ceduti, anche quando vi provvede direttamente l'imprenditore o, a maggior ragione, il liquidatore di nomina giudiziale, ha luogo in un contesto proceduralizzato dai dettami del concordato omologato, attraverso atti che il medesimo debitore non sarebbe più ormai libero di non compiere, per finalità satisfattorie dei creditori del tutto analoghe a quelle della procedura esecutiva fallimentare ed in un ambito di controlli pubblici del pari destinati a garantire il raggiungimento di tale finalità. Da ciò consegue che (in generale, ma tanto più quando ci si sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con compiti per molti aspetti non dissimili da quelli di un curatore fallimentare) anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni è riconducibile ad una più vasta categoria di procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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