Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 540 - pubb. 01/07/2007

Doveri informativi e onere della prova

Tribunale Milano, 27 Marzo 2007. Est. Blumetti.


Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Risarcimento del danno – Onere della prova – Oggetto e contenuto – Esame del portafoglio titoli – Propensione al rischio



Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni qualora manchi il necessario nesso di causalità tra le dedotte violazioni ed il verificarsi del pregiudizio lamentato in seguito all’acquisto di un determinato prodotto finanziario. Parte attrice avrebbe infatti dovuto dimostrare che se previamente ed esaustivamente informata avrebbe “desistito” dall’impartire l’ordine di acquisto dei titoli in oggetto. A tale conclusione è possibile poi pervenire qualora il portafoglio del cliente evidenzi in modo palese ed inequivoco una notevole propensione al rischio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dello Studio Ichino-Brugnatelli


Doveri informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di causalità


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