Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4676 - pubb. 23/05/2011

Consegna di somme al promotore infedele, violazione di norme regolamentari e di comune prudenza e diligenza e responsabilità oggettiva dell'intermediario

Tribunale Pescara, 16 Novembre 2010. Rel. Maria Cristina Salvia.


Promotori finanziari - Norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Destinatario delle norme - Investitore - Esclusione - Fattispecie.

Promotori finanziari - Responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore - Ratio - Onere dell'intermediario di esercitare un controllo preventivo - Rischio dell'attività posto a carico dell'intermediario che sceglie il promotore.



Le norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 sono poste a carico non degli investitori ma dei soggetti qualificati (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nessuna violazione di tali norme e delle comuni regole di diligenza e di prudenza fosse addebitabile all'investitore che aveva consegnato al promotore finanziario le somme investite mediante bonifico sul conto corrente del promotore ed altresì mediante assegni circolari a lui intestati). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La ratio dell'articolo 31, d.lgs. 58/1998, il quale afferma la responsabilità in solido dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore finanziario anche quando siano conseguenza di reato, è quella di responsabilizzare l'intermediario che, nell'ambito del perseguimento della propria attività imprenditoriale, ha accreditato di fronte al pubblico dei possibili investitori determinati soggetti. L’intermediario ha, infatti, l‘onere di esercitare un'efficace controllo al fine di prevenire o scoprire tempestivamente le eventuali condotte illecite poste in essere dal promotore. Si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva, imputandosi alla società intermediaria, nell'interesse della quale l’attività venga svolta dal promotore, il costo del rischio dell'attività medesima e quindi l'illecito del promotore. Il rischio infatti non può cadere sull'inerme risparmiatore ma deve cadere su chi sceglie il collaboratore, se ne avvale, l'organizza, lo controlla e può tradurre il rischio stesso in costo. Va, infine, rilevato che la responsabilità solidale dell'istituto di credito con il proprio promotore finanziario anche per fatti integranti reato, sussiste indipendentemente dalla circostanza che i contratti stipulati dal promotore non siano mai stati portati a conoscenza dell'istituto e non siano mai stati da questi accettati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Eugenio Galluppi


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