Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3413 - pubb. 14/03/2011
Cliente con dimestichezza dei mercati finanziari e omesse indicazioni delle specifiche ragioni di inadeguatezza dell'operazione
Appello Bologna, 06 Ottobre 2010. Pres., est. Vecchio.
Intermediazione finanziaria - Investitore munito di discreta conoscenza in materia di investimenti - Operazione inadeguata - Omessa indicazione specifica delle ragioni dell'inadeguatezza - Inadempienza dell'intermediario - Non sussiste.
Qualora il cliente, mediante il compimento di frequenti operazioni sui mercati finanziari dia prova di avere una discreta conoscenza in materia di investimenti, non può ritenersi inadempiente ai propri obblighi informativi l'intermediario che segnali come inadeguata un'operazione senza, però, indicare le specifiche ragioni di tale inadeguatezza (fattispecie in tema di obbligazioni argentine acquistate da investitore non classificabile quale operatore qualificato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Roberto Ferrari
Doveri informativi dell'intermediario, adeguatezza dell'operazione
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