Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30094 - pubb. 14/11/2023

Nullità del contratto di Interest Rate Swap per l’operatività in strumenti derivati OTC per omessa specificazione dei criteri di calcolo del Mark To Market

Tribunale Milano, 02 Novembre 2023. Est. Ferrari.


Derivati – Nullità contrattuale ex artt. 1346 - 1418 C.C. – Mark to Market



Il Mark to Market, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell’indice di riferimento al momento della sua quantificazione, necessita di essere specificato attraverso un conteggio che consenta di procedere allo sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo dell’MtM stesso.


Ciò posto l’MtM, seppur non potendo essere pattuito in modo determinato al momento della stipula, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare, deve comunque essere determinabile mediante l’esplicitazione a contratto della formula matematica cui le parti intendono fare riferimento; quindi, l’indicazione del criterio di calcolo dell’MtM costituisce un elemento essenziale del contratto in derivati e la sua omessa specificazione determina la nullità dell’intero contratto di Interest Rate Swap ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. (Andrea Bertuzzo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Andrea Bertuzzo del Foro di Vicenza


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