Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16429 - pubb. 20/12/2016
Doveri informativi dell’intermediario nei confronti del dipendente investitore di provata esperienza e conoscenza dei mercati
Tribunale Roma, 04 Novembre 2016. Est. Margherita Libri.
Intermediazione finanziaria - Ordini di negoziazione - Doveri informativi dell'intermediario - Responsabilità contrattuale - Non sussiste se il dipendente dell’intermediario è di comprovata esperienza dei mercati
Intermediazione finanziaria - Ordini di negoziazione - Doveri informativi dell'intermediario - Onere della prova e nesso di causalità tra inadempimento e danno lamentato
Nell’ambito di un rapporto di negoziazione di strumenti finanziari, non ha diritto al risarcimento il dipendente di banca per la dedotta mancata informazione della stessa banca sul rischio insito al suo investimento in titoli di stato sovrano, nel caso in cui sia provato il possesso dello stesso dipendente di particolari competenze e di requisiti di professionalità nel campo dei servizi di negoziazione e di collocamento, che gli consentono di avvedersi delle caratteristiche dei titoli acquistati e dei possibili rischi derivanti dal compiuto investimento e che escludono che lo stesso dipendente possa essere considerato alla stregua dell'ordinario risparmiatore. Dette competenze inducono a reputare che eventuali omissioni relative ad una più approfondita attività di informazione, in ordine ai rischi specifici di quel determinato investimento, costituirebbero in ogni caso un inadempimento, la cui efficienza causale rispetto ai danni lamentati dal dipendente investitore sembra potersi escludere, apparendo plausibile che il dipendente avrebbe ugualmente acquistato i titoli obbligazionari in questione, anche se avesse ricevuto maggiori e più dettagliate informazioni. (Maximiliano Maurizi) (riproduzione riservata)
Ai fini dell'accertamento della responsabilità per inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità fra inadempimento e danno, nel senso che questo non si sarebbe verificato ove la banca avesse fornito tutte le informazioni necessarie, inducendo il cliente a desistere dall'investimento. (Maximiliano Maurizi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Maximiliano Maurizi
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