Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 973 - pubb. 15/09/2007
Mancanza di attivo ed esclusione della verifica
Tribunale Roma, 22 Agosto 2007. Est. Di Marzio.
Fallimento – Previsione di insufficiente realizzo – Provvedimento del tribunale che dispone di non far luogo alla verifica – Pronuncia successiva alla verifica tempestiva dei crediti – Ammissibilità.
Ove dalla relazione del curatore emerga con certezza l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che hanno chiesto l’ammissione al passivo, deve ritenersi che il provvedimento di cui all’art. 102 l. fall., nonostante la lettera della legge, possa essere adottato anche in un momento successivo alla già intervenuta verifica tempestiva dei crediti atteso che obiettivo della norma è quello di evitare un protrarsi antieconomico del procedimento fallimentare, sollevando il curatore dall’obbligo di redigere il programma di liquidazione e rendendo il più possibile celeri le operazioni fallimentari. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Tribunale ordinario di Roma
Sezione fallimentare
Composto da:
Dott. Fausto Severini Presidente
Dott. Nicola Pannullo Giudice
Dott. Fabrizio Di Marzio Giudice rel.
letti gli atti del Fallimento n. 126/07 a carico di Lidorent s.r.l.;
letta l’istanza del Curatore in data 31 maggio 2007 volta a non darsi luogo al procedimento di accertamento del passivo del fallimento in epigrafe dei creditori concorsuali, a fronte della previsione di insufficiente realizzo e della conseguente impossibilità di acquisire attivo da distribuire nei loro confronti;
letta la relazione del Curatore sulle prospettive di liquidazione;
letto il parere del Comitato dei Creditori sulla istanza presentata dal Curatore depositato in data 14 giugno 2007;
rilevato che nella procedura fallimentare in oggetto è già stata definita la verifica tempestiva dei crediti;
che l’art. 102 l. fall. prevede che il tribunale possa disporre di non farsi luogo alle ulteriori fasi della procedura che si manifesti incapiente con espresso riferimento alla fase di verifica tempestiva dei crediti;
ritenuto che, nonostante la lettera della legge, il provvedimento di cui all’art. 102 l. fall. possa essere adottato anche in un momento successivo alla già intervenuta verifica tempestiva dei crediti;
che infatti la interpretazione sistematica della disposizione in esame porta a concludere per la sua operatività anche in un momento successivo alla fase di verifica;
che, in particolare, funzione dell’art. 102 della l. fall. è di evitare un protrarsi antieconomico del procedimento fallimentare, sollevando il curatore dall’obbligo di redigere il programma di liquidazione;
che, sotto quest’ultimo aspetto, il curatore avendo depositato istanza ai sensi dell’art. 102 e non avendo ottenuto la decisione del tribunale si troverebbe di fronte all’alternativa di: a) predisporre un programma di liquidazione in cui dichiarare che nulla vi è da liquidare né da recuperare; programma sostanzialmente riassuntivo della relazione già allegato all’istanza ex art. 102 e da sottoporre tra l‘altro al parere del comitato dei creditori che potrebbe essere, come nel caso di specie, di contrario avviso; b) presentare un rendiconto della gestione avente lo stesso contenuto negativo, con conseguente possibilità di opposizione da parte di uno o più creditori;
che verosimilmente l’alternativa sarebbe sciolta con il deposito di una istanza ai sensi dell’art. 116 l. fall. essendo scarsamente plausibile che il curatore, per ossequio formale all’art. 104 ter l. fall., depositi un programma di liquidazione a contenuto negativo, con ciò esponendosi ad una impugnazione del conto e al conseguente processo ordinario di cognizione previsto dall’art. 116, comma 4 l. fall;
che comunque in entrambe i casi si instaurerebbe un contraddittorio efficace a protrarre nel tempo la decisione sulla prosecuzione della procedura, con ciò contravvenendo al principale obiettivo perseguito non solo con la introduzione dell’art. 102 ma, più ampiamente, con la novellazione della legge fallimentare: obiettivo di rendere il più possibile celeri e fruttuose le operazioni fallimentari;
che invece con il provvedimento ex art. 102 l. fall. il tribunale, se intende accogliere l’istanza, esprime di già una decisione compiuta e motivata sulla utilità di proseguire la procedura; decisione vagliabile da tutti gli interessati e reclamabile ai sensi dell’art. 102, comma 3, l. fall.;
che in definitiva la preventiva pronuncia del tribunale, pur non pregiudicando la possibilità di un successivo contraddittorio, consente di superare in ampia misura le incertezze e i dubbi che potrebbero spingere il comitato dei creditori a non approvare un piano di liquidazione redatto in negativo ovvero qualsiasi interessato ad opporsi alla approvazione del conto; evitando in entrambe i casi un inutile dispendio di attività giurisdizionale;
che infatti qualora il decreto del tribunale fosse reclamato il relativo procedimento sarebbe definito dalla Corte di appello con decreto in camera di consiglio: pertanto attraverso un iter procedurale utile a definire celermente se la procedura debba essere continuata o meno;
che per le ragioni esposte, esigenze di coerenza sistematica (riassumibili nella finalità di velocizzare la procedura) impongono che il tribunale non solo possa, ma anzi debba pronunciarsi ai sensi dell’art. 102 anche nei casi, come quello in esame, in cui sia stato reso esecutivo lo stato passivo;
che pertanto nessuna ragione di rito osta alla pronuncia del tribunale;
rilevato che nel suo parere – di contenuto negativo – il Comitato dei Creditori, oltre a raccomandare azioni nei confronti di soggetti che riconosce non solvibili, ha consigliato di avviare una azione revocatoria invece sconsigliata dal Curatore e di avviare tentativi di recupero di un credito fiscale ritenuto difficilmente e comunque non opportunamente recuperabile dal Curatore;
letta la integrazione alla relazione presentata dal Curatore in data 28 giugno 2007 su richiesta del Giudice Delegato;
rilevato che nel parere integrativo il Curatore ha precisato le ragioni economiche e giuridiche che sconsigliano di promuovere azione revocatoria avente ad oggetto la cessione del ramo di azienda alla società Motorgenius. In particolare, il Curatore, dato atto che l’unica azione potenzialmente esperibile sarebbe l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 66 l. fall.e art. 2901 cod. civ., ha evidenziato che il ramo di azienda oggetto di cessione è costituito esclusivamente da sei agenzie di autonoleggio in Roma la cui consistenza sarebbe stata pressoché nulla; le agenzie di autonoleggio erano infatti utilizzatrici in leasing dei veicoli e non proprietarie degli stessi. Inoltre, in punto di solvibilità della società nei cui confronti sarebbe da proporre l’azione revocatoria, il Curatore ha evidenziato che trattasi di società inattiva da oltre tre anni, priva di liquidità nonché di beni mobili ed immobili. Pertanto una eventuale azione revocatoria quando fosse di esito positivo, risulterebbe infruttuosa e quindi antieconomica.
Quanto alla possibilità di recupero del credito fiscale, il Curatore ha precisato che: a) trattasi di credito per ritenute di acconto desumibile dalla ricostruzione della contabilità del 2005 effettuata dallo stesso Curatore (in assenza di documentazione contabile); b) il recupero anche di quota rilevante del credito (in via diretta o per cessione) consentirebbe di effettuare esclusivamente il pagamento delle spese di procedura. Inoltre il Curatore ha depositato una lettera della società Fast Finance, società specializzata nell’acquisto di crediti fiscali da procedure concorsuali, con la quale si dà atto della insussistenza del credito secondo i primi accertamenti effettuati dalla stessa società presso l’Agenzia delle Entrate.
Con riguardo alla prospettata azione di responsabilità, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti giuridici della stessa, il Comitato dei Creditori ne suggerisce l’esperimento pur riconoscendo, come già sottolinato dal Curatore, che gli amministratori della società fallita sono soggetti non solvibili. Risulta pertanto acclarata l’antieconomicità dell’azione;
ritenuto pertanto che dalla relazione e dalle precisazioni del curatore depositate in atti, adeguatamente argomentate e puntualmente documentate, emerge che per la procedura in oggetto non ricorrono prospettive di sufficiente realizzo per come disposto dall’art. 102 l.f., e dunque l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo;
PQM
Dispone non darsi ulteriormente luogo al prosieguo della procedura fallimentare.
Roma, 22 .8.2007