Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7482 - pubb. 09/07/2012
Credito del professionista che assiste l'imprenditore nel concordato e prededuzione nel successivo fallimento
Tribunale Reggio Emilia, 14 Giugno 2012. Est. Gattuso.
Fallimento – Accertamento del passivo – Credito per l’attività professionale svolta in occasione del procedimento di omologazione del Concordato preventivo sfociato in fallimento – Prededucibilità ex art. 111. co 2, l. fall. nel fallimento consecutivo – Ammissibilità.
Fallimento – Accertamento del passivo – Credito per l’attività professionale svolta in occasione del procedimento di omologazione del Concordato preventivo sfocato in fallimento – Prededucibilità ex art. 111. co 2, l. fall. degli interessi sul corrispettivo – Ammissibilità.
Il credito professionale per l’assistenza all’imprenditore nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, sfociato in fallimento per mancata omologazione, deve ritenersi sorto “in occasione” della procedura concorsuale di concordato preventivo, e conseguentemente deve essere collocato in prededuzione nel fallimento consecutivo ai sensi dell’art. 111, co. 2, l. fall., a nulla rilevando la circostanza che l’attività professionale non fosse tra quelle previste nel ricorso per concordato preventivo.
li interessi prodotti dal credito professionale per l’assistenza all’imprenditore nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, sfociato in fallimento per mancata omologazione - che dovendosi ritenere sorto “in occasione” della procedura concorsuale di Concordato preventivo deve essere collocato in prededuzione nel fallimento consecutivo ai sensi dell’art. 111, co. 2, l. fall. -, devono anch’essi essere collocati in prededuzione, dovendo loro essere riconosciuta la stessa natura del creduto cui accedono. (Redazione iL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale