Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7184 - pubb. 14/05/2012

Reclamo degli atti compiuti dal G.D. in sostituzione del comitato dei creditori, modalità e motivi; controllo tra società, voto nel concordato preventivo e conflitto di interessi

Tribunale Monza, 11 Aprile 2012. Est. Buratti.


Comitato dei creditori – Impugnazione degli atti – Atti compiuti dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori – Reclamo ex articolo 26 L.F. – Motivazioni di merito e di legittimità.

Concordato preventivo – Voto – Rapporto tra controllante e controllata – Società soggette a procedura concorsuale – Conflitto di interessi – Esclusione.



Il parere emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori rimane pur sempre un provvedimento del giudice delegato e, come tale, reclamabile ai sensi dell'articolo 26, legge fallimentare e che può essere oggetto di revisione sia per ragioni di legittimità che per ragioni di merito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per quanto attiene l'espressione del voto nel concordato preventivo, deve essere escluso il possibile conflitto di interessi derivante dal rapporto tra società controllata e società controllante qualora entrambe le società siano soggette a procedura concorsuale. In questo caso, infatti, le determinazioni di detti soggetti non sono rimesse alla libera ed autonoma volontà dei loro organi rappresentativi, in quanto sono sottoposte al filtro o alla sostituzione degli organi della procedura. (Nel caso di specie, è stato escluso il conflitto di interessi in relazione al voto che il curatore fallimentare della società controllante ha espresso nel concordato preventivo della controllata). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Vella


Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 36 l. fall.

Massimario, art. 127 l. fall.

Massimario, art. 177 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale