Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34532 - pubb. 31/03/2026
Accordi di ristrutturazione, valutazione del valore di liquidazione e azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esperibili nella liquidazione giudiziale
Appello Roma, 06 Febbraio 2026. Pres. Pinto. Est. Genna.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Cram down fiscale – Valutazione della convenienza – Valore di liquidazione – Attestazione del professionista indipendente – Valutazione giudiziale – Omessa considerazione delle azioni esperibili
Nel giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con applicazione del cram down fiscale ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, CCII, il raffronto con l’alternativa liquidatoria deve essere effettuato considerando il valore di liquidazione determinato secondo i criteri di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, che comprende non solo il valore di realizzo dei cespiti patrimoniali ma anche i proventi derivanti dalle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esperibili nella liquidazione giudiziale.
L’attestazione del professionista indipendente sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria risulta dunque inattendibile quando ometta di considerare i proventi potenzialmente conseguibili dall’esercizio delle azioni revocatorie, recuperatorie o risarcitorie esperibili nella procedura di liquidazione giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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