Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31989 - pubb. 02/10/2024

Il Tribunale di Milano sulla modifica della proposta di concordato semplificato

Tribunale Milano, 18 Luglio 2024. Pres., est. Vasile.


Concordato semplificato – Proposta – Modifica – Fattispecie



In tema di concordato semplificato e con riferimento alla possibilità per l’imprenditore che ha presentato la domanda di depositare una nota di modifica della proposta, il tribunale di Milano ha osservato che:


- non rileva la circostanza che oltre i 60 giorni di cui all’art. 25 sexies, comma 1, CCII) la Società abbia depositato una nota in modifica, trattandosi in realtà di una nota di aggiornamento del piano di liquidazione, essenzialmente di un aggiornamento della situazione patrimoniale, economico e finanziaria e dell’elenco dei creditori alla data di deposito del ricorso effettuata anche all’esito di una “circolarizzazione dei creditori” che nel frattempo era stata conclusa;


- l’esigenza si è avuta anche in recepimento di quanto emerso a seguito di approfondimenti da parte dell’esperto e dell’ausiliario, con riferimento tanto a rettifiche in termini di valutazione dell’attivo e del passivo, quanto in relazione all’ordine dei privilegi di cui alla proposta di concordato semplificato (il tutto tempestivamente comunicato ai creditori);


- non si è trattato di un tentativo di aggirare il termine perentorio di cui all’art. 25 sexies CCII, giacchè la proposta di concordato, unitamente al piano di liquidazione ed ai documenti indicati nell’art. 39 CCII, erano già stati ritualmente e tempestivamente depositati e già oggetto di vaglio di ritualità da parte del Tribunale;


- la società, fin dal deposito del ricorso, aveva rappresentato l’esigenza di aggiornamento così precisando: “che la situazione patrimoniale, economico e finanziaria inclusa nel Piano di Liquidazione sub Allegato 6 e il correlato elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione allegato sub Allegato 24 sono entrambi aggiornati alla data più prossima del 31 gennaio 2024 (e quindi a non più di 60 gg dalla data del deposito del presente Ricorso) e che pertanto, in vista dell’omologa, tale situazione patrimoniale, economico e finanziaria ed elenco dei creditori dovranno essere aggiornati a cura della Società sotto l’egida e il controllo del Tribunale e del nominando ausiliario, alla data del deposito del presente Ricorso e quindi al 3 aprile 2024”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Severi


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