Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29292 - pubb. 09/06/2023
Decreto che accerta la completa esecuzione della proposta di concordato preventivo
Tribunale Pescara, 11 Maggio 2023. Pres. Bongrazio. Est. Capezzera.
Concordato preventivo - Esecuzione - Decreto di chiusura
Benché l'art. 166 l.f. richiami il dettato dell'art. 88 l.f. rimandando al sistema di pubblicità notizia previsto in ambito fallimentare, non vi è tra le disposizioni dettate per la procedura di concordato preventivo una norma che, analogamente a quella dettata per il fallimento, prescriva l'emissione di un decreto di chiusura della fase liquidatoria che comporti la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del fallito oltre che la decadenza degli organi ad essa preposti.
Tra le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione di chiusura, cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 119 L.F. in tema di fallimento e che il tribunale può e deve dare, rientrano senz'altro gli adempimenti volti a rendere evidente (in termini di pari pubblicità immobiliare rispetto alla sentenza) che il vincolo discendente dalla sentenza di fallimento, annotata o trascritta, sono venuti meno e ciò in via generale sia con effetto sui beni venduti in corso di procedura liquidatoria, sia per i beni residuati dopo la chiusura e rientrati nella libera amministrazione del fallito tornato in bonis.
Tuttavia, se è vero che con il decreto di omologazione del concordato divenuto definitivo ex art. 181 l.f. si chiude la procedura con il ritorno in bonis del debitore (ragione per la quale non può esservi un provvedimento di chiusura) e non appare necessario dare atto come nel caso della chiusura della procedura fallimentare che il vincolo discendente dall'omologa sia venuto meno, purtuttavia può certamente consentirsi l'emissione di un decreto ulteriore che accerti la completa esecuzione della proposta e quindi il pieno e completo adempimento del progetto concordatario così come previsto in tema di concordato fallimentare ex art. 136 l.f. in cui il giudice delegato, accertata la piena esecuzione del concordato, adotta ogni misura idonea per le finalità del concordato stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Modalità di esecuzione del concordato
- ∙ Chiusura del concordato
- ∙ Chiusura del concordato e ritorno in bonis
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